CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 e l'articolo 43 della Costituzione, nonché quanto previsto al Tit. II dello Statuto.
- Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
- Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e/o modificazioni.
Articolo 2 - Definizioni
- Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- beni comuni: i beni, materiali ed immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona con particolare riguardo all'interesse delle giovani generazioni (tenuto conto che Palermo è città educativa), ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- comune o amministrazione: il Comune di Palermo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale purché nell'attività specifica non abbiano scopo di lucro e siano finalizzate alla responsabilità etica, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento;
- amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale;
- proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione;
- rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- spazi pubblici: piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. Per quanto riguarda le aree verdi si rimanda al vigente Regolamento del verde pubblico e privato approvato con Deliberazione di C.C. n.355 del 16/10/2008 e ss.mm.ii.
- uso civico e collettivo urbano: quale ulteriore strumento di utilizzo condiviso di un bene pubblico o privato e modello di gestione partecipata e democratica di un bene comune da parte della comunità di riferimento e dell'Ente Locale; non si intende pertanto fare riferimento all'istituto dell'uso civico come diritto reale.
- rete civica: la creazione e lo sviluppo di uno spazio di cittadinanza su internet, specifico, per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi strettamente legati al rapporto di condivisione.
Articolo 3 - Principi generali
- La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
- fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
Articolo 4 - I cittadini attivi
- L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
- I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
- Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
- Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
- Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile universale in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.
Articolo 5 - Patto di collaborazione
- Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni che permette a più soggetti di "condividere un bene" attraverso una "dichiarazione d'uso" ispirata ai principi di autogoverno democratico e di amministrazione diretta, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 43 Cost.
- Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
- Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo ed auto-governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, dichiarazioni d'uso, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza dell'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- adeguate forme di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività previste dal patto.
- Il Patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE, USO CIVICO E COLLETTIVO URBANO E TERRITORIALE
Articolo 6 - Disposizioni generali
- La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
- L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
- Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua il Servizio competente, previsto nel ROUS, per il coordinamento delle attività afferenti l'amministrazione condivisa in particolare lo stesso:
- attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella supervisione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
- raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica la congruenza in riferimento al presente regolamento, individua il dirigente responsabile per materia che avrà il compito di procedere:
- alla valutazione della proposta,
- al confronto con il soggetto proponente,
- alla elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione;
- coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
- monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione.
- Al fine di avviare e supportare le nuove pratiche partecipative nella gestione condivisa dei Beni Comuni l'Amministrazione si avvale dei Referenti Partecipazione che avranno il compito, ognuno nei settori di rispettiva competenza, di accompagnare i Dirigenti competenti per materia nei singoli processi, monitorarne lo svolgimento, verificarne le pratiche nel tempo, fornire suggerimenti utili al migliore funzionamento delle attività ed al massimo coinvolgimento della cittadinanza non attiva.
- Il Servizio competente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 può avvalersi di un "comitato consultivo" composto da referenti della società civile o di istituzioni pubbliche e private, che hanno maturato esperienze sul tema o in possesso di specifiche competenze utili al raggiungimento del risultato, che in maniera gratuita manifestano volontà di collaborazione, nonché, in caso di costituzione, della Consulta della Partecipazione e dei Beni Comuni.
Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari
- I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello di istanza tipo scaricabile all'interno del sito istituzionale del Comune di Palermo.
- Il modello contiene anche un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
- A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari, i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative, ecc..
- Il Servizio competente, individuato nel ROUS, per il coordinamento delle attività afferenti l'amministrazione condivisa, individua il Dirigente dell'Ufficio/Settore/Servizio competente responsabile che, verificati il rispetto del presente e degli altri regolamenti comunali, delle disposizioni di legge e la fattibilità tecnica, procede alla elaborazione e sottoscrizione del patto di collaborazione e lo pubblica sul portare dell'Ente.
- Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il Dirigente responsabile dell'Ufficio/Settore/Servizio competente lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi
- I patti complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- Il Comune su proposta della Giunta e con deliberazione del Consiglio Comunale può autonomamente individuare e proporre ai cittadini un apposito elenco di beni comuni che possono essere oggetto di patti complessi. Tale proposta è parte integrante del piano di alienazione e valorizzazione.
- I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, che verranno sottoposti alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
- I cittadini che intendono stipulare patti complessi possono presentare la propria proposta di collaborazione entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblicato dal Comune per la presentazione di proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. Le proposte verranno inoltrate dal servizio di cui all'art. 6, comma 3, al Dirigente/i competente/i per materia che procederà alla valutazione istruttoria entro e non oltre 60 giorni dall'acquisizione, nonché in caso di esito positivo alla sottoscrizione del patto di collaborazione.
- Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
- Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente competente per materia può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni, anche in collaborazione con la Consulta per i Beni Comuni e la partecipazione, qualora già istituita.
- Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
- Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente e degli altri Regolamenti comunali, delle disposizioni di legge e la fattibilità tecnica, predispone, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale.
- Il patto complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto complesso.
Articolo 8 bis - Uso civico e collettivo urbano e territoriale
- I beni comuni possono essere oggetto di uso civico e collettivo urbano e territoriale.
- L'Amministrazione riconosce come beni comuni anche beni privati in stato di inutilizzo, con l'assenso e la partecipazione del proprietario. Anche i beni espropriati dal Comune possono essere destinati in tutto o in parte all'uso civico e collettivo urbano e territoriale.
- L'iniziativa per la definizione dell'uso civico e collettivo urbano e territoriale può essere assunta:
- da una comunità di riferimento attraverso la presentazione di una specifica proposta all'Amministrazione Comunale. La proposta deve contenere una Dichiarazione d'uso civico e collettivo. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, dandone comunicazione alle circoscrizioni - ai sensi dell'articolo 5 - delibera in merito all'interesse della Città a procedere, anche in seguito ad analisi tecnica di fattibilità effettuata dal Settore Sviluppo Strategico – U.O. "Partecipazione e Beni Comuni" di cui all'articolo 6, comma 3, in coerenza con i principi del presente Regolamento e del valore sociale ed ecologico della proposta. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, ne viene data comunicazione motivata alla comunità di riferimento;
- dal Comune che, con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, sentita la Circoscrizione competente, mette a disposizione un bene comune con presidio dell'Amministrazione.
- La comunità di riferimento predispone una Dichiarazione d'uso civico e collettivo.
Articolo 8 ter - Modalità dell'uso civico e collettivo urbano e territoriale
- Nell'ambito dell'uso civico e collettivo urbano e territoriale e nel rispetto della finalità di inclusione, chiunque può presentare proposte di attività secondo le modalità stabilite dalla Dichiarazione d'uso civico e collettivo.
- Tutte le attività organizzate presso il bene comune devono essere descritte in un quaderno delle attività e ad esse deve essere data la più ampia pubblicità nella rete civica.
- Per garantire lo svolgimento delle attività all'interno dei beni comuni è obbligo, per tutte le persone coinvolte, l'assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future.
- Le attività si devono svolgere rispettando il decoro dei luoghi e tutte le norme di settore e i regolamenti, anche alla luce delle condizioni dei luoghi.
Articolo 8 quater - Dichiarazione di uso civico e collettivo
- La Dichiarazione di uso civico e collettivo è un atto deliberativo approvato dalla medesima Comunità di riferimento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di un bene comune, riunita in Assemblea. Essa stabilisce i criteri di partecipazione, uso, fruizione, accesso e gestione del bene in ottemperanza ai principi di fruibilità, inclusività, accessibilità e autogoverno; definisce gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'imparzialità dell'uso dei beni comuni e dei beni strumentali messi a disposizione dall'Amministrazione.
- Il Settore competente, di cui all'articolo 6 comma 3, agevola e garantisce il processo di scrittura delle Dichiarazioni d'uso civico e collettivo, attivando procedure di ascolto, confronto e consulenza con le comunità di riferimento.
- La Dichiarazione d'uso civico e collettivo può determinare anche una proposta di revisione del Patto di collaborazione in essere, prevedendo ulteriori o nuove forme d'uso e di gestione del bene comune, sempre a garanzia di un uso non esclusivo, assicurandone l'accessibilità, la fruibilità, l'inclusività e l'imparzialità nell'uso e nel godimento, a tutela e beneficio anche delle generazioni future.
- La Dichiarazione d'uso civico e collettivo deve prevedere il rispetto dei principi di cui all'articolo 3, nonché la disponibilità a partecipare e la possibilità di avviare percorsi di formazione o autoformazione su tali principi.
- La Dichiarazione d'uso civico e collettivo deve prevedere le modalità di monitoraggio i cui risultati devono essere resi pubblici attraverso canali che ne assicurino la massima diffusione.
- La Dichiarazione d'uso civico e collettivo viene esaminata dal Settore competente di cui all'art. 6, comma 3, che ne verifica la coerenza con i principi di cui al presente Regolamento e la fattibilità tecnica.
- La Dichiarazione di uso civico e collettivo, qualora comporti una modifica nell'individuazione del bene comune o una diversa finalizzazione rispetto a quanto stabilito con le modalità di cui all'art. 8 bis comma 3, prima di essere approvata ai sensi del comma seguente, deve essere recepita dalla Giunta Comunale. Una volta elaborate, le Dichiarazioni di uso civico e collettivo saranno riconosciute in apposite delibere di Giunta. La Dichiarazione di uso civico e collettivo, nel caso determini una proposta di revisione del Patto di collaborazione, lo sostituirà a tutti gli effetti. I referenti saranno gli organi di autogoverno presenti nella Dichiarazione.
Articolo 8 quinquies - Disposizioni a carattere generale sugli usi civici e collettivi urbani e territoriali
- Nelle procedure previste dagli articoli 8 bis e 8 quater, nel caso in cui vi siano più richieste di uso civico urbano e territoriale dello stesso bene comune, l'Amministrazione, attraverso il Settore competente, di cui all'articolo 6 comma 3, avvia un confronto tra la cittadinanza attiva proponente, al fine di integrare le diverse proposte. Qualora le stesse non possano essere integrate, la scelta viene effettuata dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, sentita la Circoscrizione. La scelta verrà in ogni caso effettuata in base al criterio generale di garanzia pubblica così articolato:
- la maggiore fruizione pubblica del bene comune garantita dalla Dichiarazione d'uso (numero di ore settimanali di apertura alla cittadinanza, apertura in occasione di festività ecc.);
- l'attivazione di percorsi di fruizione pubblica (visite guidate, ricerche sul bene comune oggetto di proposta di patto, eventi specifici di riscoperta del bene, eventi ricreativi e/o sportivi legati al bene);
- l'attivazione di servizi alla cittadinanza (servizi rivolti alle categorie svantaggiate o, a titolo esemplificativo, a bambini, anziani, disabili, ecc..);
- l'attivazione di spazi di lavoro condivisi (a titolo esemplificativo: coworking);
- la condivisione pubblica delle risorse (a titolo esemplificativo: hardware, knowhow, wi-fi, ecc.)
- Con riferimento agli usi civici e collettivi urbani e territoriali, tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti sono pubblicati nella sezione dedicata ai beni comuni del sito internet del Comune, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte di aggregazione al governo del bene, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli.
CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
- Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
- I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti, di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune. Qualora abbiano in qualunque maniera danneggiato l'immobile e/o lo spazio urbano assegnato, sono tenuti a ripristinarlo e a riparare i danni a proprio spese.
- Le proposte di collaborazione riguardanti patti devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
- Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico competente.
- La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
- Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
- La durata dei patti di collaborazione complessi non supera i quattro anni. Il patto potrà essere rinnovato alla naturale scadenza, previa verifica in itinere ed ex post della coerenza delle attività svolte, dell'impatto sociale e degli obiettivi raggiunti con quanto previsto dal patto di collaborazione.
- Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
CAPO IV - FORME DI CONDIVISIONE
Articolo 10 - Forme di Condivisione
- Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti ordinari e complessi e di collaborazione.
- Nell'ambito dei patti l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
- Qualora il patto abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano congrue in riferimento alla finalità della proposta, il patto di collaborazione, atteso che il bene comune urbano fa capo al Settore/Ufficio dell'Amministrazione al quale è stato assegnato in relazione alle finalità istituzionali che si intendono perseguire comporterà:
- la fruibilità gratuita degli spazi;
- l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
- l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
Articolo 11 - Canoni e tributi locali
- Le attività svolte nell'ambito dei patti che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse, possono essere escluse dall'applicazione del relativo canone, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti.
- Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 12 - Collaborazioni
Qualora il patto abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
- Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 1.
- Il Comune prevede apposito capitolo di spesa recante lo stanziamento delle risorse occorrenti all'acquisto dei materiali di consumo e dei dispositivi di protezione individuali nel bilancio di previsione di ciascun anno.
Articolo 14 - Formazione
- Il Comune riconosce come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasione di cambiamento.
- La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia i dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti;
- L'amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
- La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
- applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
- utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media civici;
- La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
- conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- conoscere utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.
- Il comune collabora con le scuole e con le università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico.
- I patti di collaborazione con le scuole e le università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della valutazione di crediti curriculari.
Articolo 15 - Autofinanziamento
- Il Comune promuove le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
- Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto può prevedere la realizzazione di attività di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale
- Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo un'area dedicata nel portale del Comune che crei una rete civica integrata da un canale di comunicazione per la raccolta e il commento di proposte avanzate dall'amministrazione e dai cittadini.
- L'attività di comunicazione mira in particolare a:
- consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
- Informare nel caso di usi civici e collettivi urbani sulla possibilità di presentare da parte dei soggetti interessati proposte di aggregazione al governo del bene utilizzato.
Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
- La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
- I1 Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
- Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
- La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
- chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
- La valutazione deve contenere informazioni relative a:
- obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- azioni e servizi resi;
- risultati raggiunti;
- risorse disponibili ed utilizzate.
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi
- Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
- I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
- Il Comune, in presenza di risorse economiche destinate, può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
Articolo 19 - Riparto delle responsabilità
- Il patto indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
- I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
Articolo 20 - Tentativo di conciliazione
- Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
- Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 21 - Clausole interpretative
- Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.
Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione
- Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.
Statistiche & Grafici
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